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Albanese
![]() CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO ROSARIO
STATUTO
(approvato dall’Assemblea della Confraternita in data 8 marzo 2026) Art. 1
La Confraternita del Santissimo Rosario, avente sede in Roma, Via Luchino dal Verme n. 50, presso la Parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino, è un’Associazione Pubblica di Fedeli eretta con approvazione di primo grado o di fatto come comunicato dall’Ufficio Confraternite del Vicariato di Roma con mail del 5 febbraio 2014.
Art. 2 La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l’esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di: a) riunirsi, ordinariamente ogni domenica, presso la Parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino (Roma), allo scopo della mutua preghiera tra gli associati, i quali, senza alcun obbligo di promesse vincolanti, volontariamente decidono di mettere nelle Santissime mani della Madonna del Rosario, i Rosari di XV Misteri, recitati dagli associati, perché Ella interceda presso il Suo Divin Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, per la Chiesa, per il mondo intero, per i membri della Confraternita del Rosario vivi e defunti, dalla sua costituzione (dal sec. XIII al presente); fu, infatti, la Beata Vergine Maria che ottenne da Dio questo sodalizio di preghiera ed Ella stessa diede a San Domenico di Guzman e al Beato Alano della Rupe la missione di diffondere il Rosario, o Salterio di Gesù e di Maria, e la Confraternita del Rosario; b) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un’efficace attività apostolica; c) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso: d) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali; e) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di carattere devozionale, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente; f) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano; g) vivere l'evangelicità, tendendo all'incontro con Cristo nella liturgia, nei Sacramenti e nella vita di fede e di preghiera, personale e comunitaria dei suoi membri; vivere l'ecclesialità, nella docilità dei suoi membri alla Chiesa e ai suoi Pastori; vivere la missionarietà, diffondendo l'amore verso la Regina del Rosario ed il Suo Rosario, e, diventando testimoni della misericordia di Gesù e di Maria. La Confraternita, con il consenso dell’Ordinario, può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede. Art. 3
La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Roma.Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della Diocesi. Art. 4
Possono far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della confraternita. Art. 5
L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Cappellano, previa domanda dell’interessato con la commendatizia di un confratello.L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal Priore. Art. 6
I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.
Art. 7
Nel rispetto del principio della “libera partecipazione alla Confraternita del Rosario” voluto dalla Madonna del Rosario apparsa nel 1214 a San Domenico di Guzman, nessun obbligo è richiesto a chi è iscritto alla Confraternita e non vi è vincolo di alcun tipo, né si commette alcuna colpa o peccato, se non si adempie quanto promesso al momento dell'iscrizione: tuttavia non concorrerà ai meriti comuni del "patrimonio spirituale" della Confraternita chi, iscrittosi, avrà trascurato per negligenza le preghiere che al momento dell'iscrizione, aveva promesso di recitare.Chi reca danno al buon nome dell'Associazione "Confraternita del Santissimo Rosario" o di uno o più Soci, o abbandona in modo manifesto la fede cattolica o si allontana dalla comunione ecclesiale, in rapporto alla gravità dell'atto compiuto, può essere sospeso dagli incarichi, fino ad incorrere nel suo allontanamento temporaneo o perpetuo, con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Cappellano. Potrà sempre rimanere, tuttavia, tra i membri dediti alla preghiera, se la presenza non pregiudica il libero svolgimento della preghiera. I soci possono cessare di appartenere alla Confraternita anche per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Priore e al Consiglio Direttivo. Art. 8
Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.Gli officiali della Confraternita sono quattro: il Vice Priore, il Segretario ed altri due membri. Art. 9
L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore, valutare le iniziative già fatte o in corso ed esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio Direttivo.Spetta inoltre all'Assemblea: - eleggere i membri del Consiglio Direttivo; - deliberare circa le modifiche allo statuto e al regolamento e la proposta di scioglimento dell'Associazione, avanzate dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano. La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata. L' Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti e delibera validamente con l’approvazione della maggioranza assoluta dei presenti. Hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i soci effettivi. L’Assemblea ha la facoltà di istituire la figura di un Conservatore delle opere ideate e attuate da Don Roberto Paola, segnatamente quelle sul Beato Alano della Rupe e il Santissimo Rosario. Il Conservatore deve essere un socio effettivo della Confraternita e resta in carica per tre anni. Compiti del Conservatore sono la custodia delle opere curate da Don Roberto Paola e la diffusione del loro contenuto ai soci della Confraternita con specifici incontri di catechesi. Il conferimento dell’incarico è a titolo gratuito. Il Conservatore partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo. Art. 10
Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dai quattro officiali della Confraternita, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio.Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio. Il Cappellano e il Conservatore partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Art. 11
Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.Il Priore eletto inizia l’esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall’Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell’Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche. Art. 12
Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva i libri dei Soci e dei verbali. Gli ulteriori due officiali coadiuvano il Priore nella conduzione della Confraternita e partecipano attivamente alle decisioni di competenza del Consiglio Direttivo. Art. 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni anno per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell’Assemblea.Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Art. 14
Il Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano su proposta dell’Assemblea della Confraternita, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
Art. 15
La Confraternita è un'Associazione esclusivamente di preghiera, senza fine di lucro, e, nel rispetto del principio della “assoluta gratuità della Confraternita del Rosario” voluto dalla Madonna del Rosario apparsa nel 1214 a San Domenico di Guzman, non deve avere alcun patrimonio da gestire e nessuna richiesta di denaro deve essere fatta ai membri, né al momento dell'iscrizione, né dopo.
Chi volesse, per devozione personale, collaborare ad adornare la Chiesa, le lampade e le cose necessarie al Culto Divino, lo faccia di sua propria volontà e iniziativa.E' vietato, pertanto, trarre risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da contributi da privati e da altri enti e istruzioni anche pubbliche; da donazioni e lasciti testamentari, da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; da fondi pervenuti da raccolte effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di modico valore, da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale. Il Priore e il Consiglio Direttivo indirizzeranno sempre tali eventuali benefici, totalmente, alla parrocchia nella quale la Confraternita ha sede. Art. 16
La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.
Art. 17
In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della Diocesi di Roma può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 18
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.
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